Tab Article
Nel Trattato di Lisbona si rinvengono fonti di terzo grado, così qualificate in quanto volte a rendere operative norme di secondo grado, rispetto alle quali risultano gerarchicamente subordinate. Il Trattato ha così introdotto la funzione normativa delegata, oggi disciplinata dall'art. 290 TFUE, e l'ha distinta chiaramente da quella di esecuzione, prima riconducibile alle competenze di attuazione esercitate anche a mezzo delle procedure di comitato e oggi regolamentata dall'art. 291 TFUE. L'approccio interpretativo utilizzato nel volume parte "dall'alto", nel senso che valorizza gli elementi costitutivi della norma delegante quali strumenti di inquadramento del meccanismo di delega di poteri normativi previsto dal Trattato: la natura del potere delegato e la portata dell'atto che ne rappresenta l'esercizio, possono cogliersi più che attraverso l'analisi della struttura e del contenuto di quest'ultimo, attraverso l'analisi della struttura e del contenuto dell'atto di base, con il quale il potere è conferito e nel quale esso trova il suo fondamento.